Commissione tributaria di Messina, sentenza n. 5075/2018 depositata il 17/09/2018:
“[…] L’estinzione della società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non determina il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, […] ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Con specifico riferimento ai debiti tributari, occorre che sia l’iscrizione a ruolo sia a nome della società estinta, per tributi da essa non versati, che l’azione di recupero nei confronti dei soci, come co-obbligati solidali e comunque quali successori ex lege, avvenga in capo ai medesimi mediante notifica di un’autonoma cartella esattoriale loro intestata.”
Cosa significa?
Con l’estinzione di una società, i soci che erano in precedenza illimitatamente responsabili, subentrano in tutti i rapporti societari, analogamente a come avviene con il percepimento dell’eredità di un soggetto deceduto. Eventuali debiti non pagati da parte della società andranno a gravare quindi sulla singola persona fisica.
Se però i debiti vengono imputati (e notificati) non al socio ma alla società, la loro riscossione non viene ritenuta legittima.
È questo il caso di un socio accomandatario di una società messinese, estinta nel 1997. La notifica dell’iscrizione a ruolo dei debiti era stata fatta infatti direttamente alla società nel 2006, ma il socio ne era venuto a conoscenza solo nel 2016, con il ricevimento dell’intimazione di pagamento. Essendo stata erronea l’intestazione della cartella, la stessa è stata quindi annullata, in quanto è unicamente il socio responsabile di quei debiti (e non la società, che di fatto è estinta).
Occorre quindi prestare sempre la massima attenzione ai vizi formali delle cartelle, riguardanti la loro composizione e la loro notifica.